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Le novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 che stanno cambiando la formazione sulla sicurezza

Articolo tratto da INSIC

L’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ormai pienamente operativo, ma continua a sollevare numerosi dubbi interpretativi tra RSPP, HSE manager, consulenti e datori di lavoro. Partendo dalle domande emerse durante il webinar di Istituto Informa “Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero nella formazione sicurezza” (2 luglio 2026), abbiamo selezionato i 10 quesiti più frequenti e trasformato le risposte dei relatori in una guida pratica per orientarsi nell’applicazione delle nuove disposizioni.

Le novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 che stanno cambiando la formazione sulla sicurezza

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni nel sistema della formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Nato in attuazione della revisione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotta dal D.L. 146/2021, il provvedimento ha l’obiettivo di semplificare il quadro normativo, uniformare i criteri applicativi e migliorare l’efficacia della formazione. Tra le principali novità figurano:

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ADEMPIMENTI ESSENZIALI DA METTERE IN ATTO AD OGNI ASSUNZIONE

Accertare e garantire la sicurezza dei lavoratori fin dal loro primo giorno di ingresso in azienda è un obbligo primario per ogni Datore di Lavoro, punito con sanzioni penali (arresto o ammenda) in caso di inadempimento.

Per facilitare l’adeguamento normativo a carico delle imprese e guidare RSPP e Datori di Lavoro, è stata aggiornata la guida sintetica agli Adempimenti Obbligatori per ogni Nuovo Assunto.

Scarica la tabella Adempimenti-per-ogni-assunto Rev. 01

 

Sintesi della Cronologia e degli Adempimenti Principali:

  1. Sorveglianza Sanitaria e Idoneità alla Mansione (Art. 41 D.Lgs. 81/08):

    • Quando: Prima dell’affidamento delle mansioni.

    • Cosa fare: Il Medico Competente deve esprimere il giudizio di idoneità specifica prima che il lavoratore sia adibito a lavorazioni a rischio.

  2. Informazione (Art. 36 D.Lgs. 81/08):

    • Quando: Giorno 1 (Prima di iniziare l’attività).

    • Cosa fare: Illustrazione dei rischi generali aziendali, delle procedure di emergenza/primo soccorso e dei nominativi delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, MC, Addetti Emergenze).

  3. Consegna DPI (Art. 77 D.Lgs. 81/08):

    • Quando: Giorno 1 (Prima di iniziare l’attività).

    • Cosa fare: Consegna materiale dei Dispositivi di Protezione Individuale idonei, con contestuale sottoscrizione del verbale/modulo di consegna.

  4. Addestramento Pratico (Art. 37, c. 5 D.Lgs. 81/08):

    • Quando: Giorno 1 (Prima di iniziare l’attività).

    • Cosa fare: Prova pratica effettuata da persona esperta sul luogo di lavoro per l’uso in sicurezza di macchine, attrezzature, sostanze e DPI di III categoria. Obbligo di tracciamento sul Registro dell’Addestramento.

  5. Formazione Generale e Specifica (Art. 37 D.Lgs. 81/08):

    • Quando: Avvio al Giorno 1 (Prima di iniziare l’attività).

    • Cosa fare: Erogazione dei moduli formativi obbligatori secondo il quadro normativo dell’Accordo Stato-Regioni.

  6. Approfondimenti Periodici su Informazione e Formazione sui Rischi Specifici:

    • Quando: Periodicamente (Durante l’anno).

    • Cosa fare: Aggiornamento costante sui rischi specifici della mansione (es. MMC, Rischio Chimico, Rumore, VDT, Spazi Confinati).

LA NOVITÀ: L’Obbligo della “Verifica dell’Efficacia”

La principale integrazione del documento riguarda l’introduzione esplicita della “Verifica dell’Efficacia della Formazione, Informazione e Addestramento”:

  • Quando: Periodicamente (Durante l’anno di attività).

  • Cosa prevede: Non è più sufficiente erogare la formazione sulla carta o raccogliere firme di presenza. Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti devono verificare sul campo la reale interiorizzazione e l’applicazione costante dei comportamenti sicuri e delle procedure operative da parte dei lavoratori durante il lavoro quotidiano.

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Che grado di specificità deve raggiungere l’analisi dei rischi nel DVR

Con una sentenza di due settimane fa, la Cassazione ha ribadito il criterio del massimo grado di specificità nell’analisi dei rischi e individuazione delle misure sulla base delle concrete attività: il caso e i precedenti giurisprudenziali.

(Articolo tratto da Punto Sicuro). Una domanda che definirei “cruciale” e che ricorre di frequente tra gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro è la seguente: fino a quale grado o livello di specificità deve spingersi il DVR nell’individuazione e nell’analisi dei rischi?

In termini di principi generali, la Cassazione ha costantemente risposto a tale quesito affermando che “lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13.12.2010, n.43786, Cozzini)” Cassazione Penale, Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706).

Dunque l’obiettivo che il legislatore ha posto a suo tempo e pone a tutt’oggi al datore di lavoro con l’art.28 del D.Lgs.81/08, così come interpretato dalla giurisprudenza e, nell’ambito delle loro prerogative consulenziali e delle rispettive competenze, all’RSPP e al Medico Competente, è quello del raggiungimento del “massimo grado di specificità” nella valutazione dei rischi e quindi nella elaborazione del DVR.

Peraltro, in quest’attività di valutazione dei rischi – che deve ispirarsi a tale criterio di specificità – il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie” Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2024 n.15406).

Inoltre, non è da sottovalutare, sempre nell’ottica della specificità del DVR, anche il fatto che la Suprema Corte abbia costantemente affermato che l’ausilio che l’RSPP presta per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859)” Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311).

Ora, per comprendere a fondo come si declini concretamente nelle varie situazioni l’obbligo di valutare (tutti) i rischi nel DVR con il massimo grado di specificità, è necessario far riferimento ai principi di diritto e ai casi giurisprudenziali più significativi in tale ambito (si vedano, su questo, i precedenti articoli “Il DVR e i rischi “riconoscibili” al tempo in cui è stato elaborato”, pubblicato su PuntoSicuro del 6 dicembre 2023 n.5519 e “Il DVR quale “strumento operativo di pianificazione degli interventi””, pubblicato su PuntoSicuro del 14 marzo 2019 n. 4426).

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Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge sulle piccole e medie imprese

Articolo tratto da  Punto Sicuro del 03/04/2026

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Le novità su lavoro agile, attrezzature di lavoro, modelli di organizzazione e formazione dei lavoratori.

Il 9 marzo 2026 il Parlamento italiano ha approvato definitivamente il disegno di legge recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, una legge che contiene varie misure a favore delle PMI ma che riguardano, in alcuni casi, tutte le aziende.

Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 come Legge 11 marzo 2026, n. 34, “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” – introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e interviene su vari profili.

Ad esempio, sulla disciplina della salute e sicurezza per le prestazioni in modalità di lavoro agile  e sulle verifiche periodiche di specifiche attrezzature di lavoro, ma anche sull’esonero dall’assicurazione obbligatoria per alcune attrezzature e veicoli, sui modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori in cassa integrazione.

Ricordiamo che la legge entrerà in vigore il 7 aprile 2026.

Raccogliamo oggi alcune di queste novità soffermandoci sui seguenti articoli:

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Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione

Articolo tratto da Punto Sicuro del 02/04/26

Le principali omissioni fotografate dalle sentenze nell’applicazione da parte dei datori di lavoro delle istruzioni dei fabbricanti nelle fasi di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature e nella formazione degli operatori.

Il D.Lgs.81/08 include, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elencate dall’art.15, anche “le istruzioni adeguate ai lavoratori” (lett.q) e “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” (lett.z).

 L’art.70 del medesimo decreto (“Requisiti di sicurezza”), poi, prevede che, “salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.”

 Correlato all’art.70 è poi l’art.71 c.4 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi del datore di lavoro”), il quale dispone che “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z) […]”.

 In attesa del subentro del nuovo regime normativo contenuto nel Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, che diverrà operativo dall’anno prossimo (salvo per alcune specifiche materie che qui non sono oggetto di analisi), il D.Lgs.17/2010 – recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori – all’art.3 c.3 lett.c) prevede che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni”.

 L’Allegato I al D.Lgs.17/2010, poi, al punto 1.7.4 (Istruzioni”)  cui si rinvia per il dettaglio – specifica che “ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio”, stabilendo anche i principi in base ai quali tali istruzioni devono essere elaborate.

 Sottolineo in particolare che, secondo tale disposizione, “il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” e che, “in caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.”

 Si consideri inoltre che, tra le numerose informazioni che “ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso”, sulla base di tale Allegato I, vi sono anche: “d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; g) una descrizione dell’uso previsto della macchina; h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi”.

Vediamo a questo punto quali siano le principali criticità legate nella pratica all’attuazione concreta di tali disposizioni, così come fotografate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Partiamo anzitutto da una pronuncia del mese scorso Cassazione Penale, Sez.III, 12 marzo 2026 n.9573), con cui la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver messo nella disponibilità dei lavoratori una graffiatrice industriale senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso.

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DVR e DUVRI: responsabilità, obblighi, delegabilità ed esenzioni

Articolo di Punto Sicuro del 13/04/2026

Valutazione dei rischi e DUVRI: guida pratica agli obblighi , alla delegabilità, alle responsabilità e alle esenzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo si propone – senza pretese di esaustività – di trattare alcuni aspetti specifici del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (“DUVRI”), tramite il richiamo alla normativa, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Responsabilità

Responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro della singola impresa, come stabilito dalla normativa ex art. 17, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008.

Tale obbligo vige anche allorquando vi siano più datori di lavoro e, sussistendone le circostanze, venga redatto un DUVRI. In altri termini, il ricorrere delle circostanze in base alle quali sorge l’obbligo di redigere un DUVRI (vedasi infra) non far venir meno l’obbligo di redigere il DVR da parte di tutti i datori di lavoro.

Sul punto la giurisprudenza si è espressa come segue: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi” (Cass. n. 5907/2023, Cass. n. 17119/2015).

 

Responsabile della redazione del DUVRI è il committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, come stabilito dalla normativa ex art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008.

La contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze […] deve ritenersi […] un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, […] non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l’obbligo di valutazione dei rischi di cui al [DVR]” (Cass. n. 5907/2023 cit., n. 30557/2016, n. 2285/2012, dep. 2013, n.30792/2021).

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza appaiono condivisibili in ragione di una valutazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a), 26 e 28, D. Lgs. n. 81/2008. Invero, da un lato, gli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28 D.Lgs. cit., pongono a carico di “tutti” i datori di lavoro l’obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa […]». Dall’altro, l’art. 26 D.Lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente » l’elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò, non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l’obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa», quale è il DVR […], che è posto a carico di “ciascuno” dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI […], che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente” ( Cass. n. 5907/2023 cit.).

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Per quanto concerne il DUVRI, la Suprema Corte, con una recente sentenza, si è espressa sulla necessaria unicità del documento, nei termini che seguono:

Secondo i giudici di merito A.A., dirigente della [omissis, di seguito la “Società”] e datore di lavoro della committente, ha violato l’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, non avendo elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte. Redigendo un unico documento, il A.A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia)” ( Cass. n. 18438/2025).

In sostanza, la ratio del DUVRI risiede proprio nella sua unicità, volta appositamente a regolare le interferenze tra le lavorazioni che si svolgono nello stesso ambiente. Di contro, la redazione di DUVRI diversi, uno per ogni lavorazione – a parte il fatto che farebbe venire meno proprio la definizione di “DUVRI” – andrebbe ad intaccare proprio la finalità di tale documento, trascurando l’interferenza tra le lavorazioni che è proprio quanto il documento deve prevenire e gestire.

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Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025

Articolo tratto da Punto Sicuro del 08/04/26.

Chiarimenti sull’Accordo Stato‑Regioni 2025 sulla formazione. Le nuove FAQ pubblicate dal Ministero del lavoro. Focus su entrata in vigore, accreditamento regionale, attestati, crediti formativi, decorrenza e regime transitorio.

A distanza di quasi un anno sono indubbiamente ancora molti gli aspetti e i punti dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 – “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” – che meritano chiarimenti e approfondimenti per facilitarne l’applicazione.

Proprio partendo da queste necessità, già nei mesi successivi all’approvazione del nuovo Accordo, il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome aveva raccolto e inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una raccolta di domande e risposte inerenti l’Accordo.

In considerazione poi dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito, come ricordato dal Ministero stesso, un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa. E nei giorni scorsi sono state pubblicate sul sito del Ministero le nuove “FAQ – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” che affrontano diversi temi sollevando, tuttavia, anche qualche perplessità. Ad esempio, in relazione, come vedremo in futuri articoli, al quesito 11 sull’entrata in vigore dell’ASR, dove si indica che l’ Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia il 19 maggio 2025, ‘ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69’.

Ci soffermiamo oggi brevemente sulla presentazione di alcune FAQ generali affrontando i seguenti argomenti:

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La prevenzione incendi e la sicurezza nei bar e ristoranti

Articolo tratto da Punto Sicuro

Un documento del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce chiarimenti sull’inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione. Il confronto tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione antincendio.

Roma, 26 Gen – Dopo il tragico incidente nel locale di  Crans Montana in Svizzera, dove hanno perso la vita più di quaranta persone, è necessario chiarire il quadro normativo che bar e ristoranti devono seguire in Italia in materia di prevenzione incendi. Anche perché, come indicato nella nostra intervista a Stefano Zanut, ex vicedirigente dei Vigili del Fuoco, solo una corretta classificazione dei locali permette di individuare con precisione gli obblighi di sicurezza antincendio.

Per fornire adeguate informazioni il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, per fornire “indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.

Nel presentare il nuovo documento ministeriale – che ha in oggetto “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi” – l’articolo affronta i seguenti argomenti:

Assoggettabilità di bar e ristoranti al DPR 151/2011

Riguardo all’assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) si richiama un chiarimento già fornito (nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011) con cui è stato precisato che “i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto”.

Tuttavia la nota chiarisce che:

  • “qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
  • restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW”.

In merito poi alla distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo si indica che ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773), “sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici”. E per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, “trovano applicazione:

  • il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
  • il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

In particolare, “rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico”.

Inoltre il DM 19 agosto 1996 “esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone”.

Dunque in questi casi e nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, “l’attività resta qualificabile come bar o ristorante”.

Se, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente “ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15)”.

 

Prevenzione incendi: i profili di sicurezza per bar e ristoranti

Il documento ministeriale ribadisce che i bar ed i ristoranti, in via generale, “non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi”. Pertanto “l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio”.

re, come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, “i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

  • nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
  • nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

Si sottolinea poi che la valutazione indicata sopra riguarda il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, “e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni”.

 

Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione antincendio

La circolare fornisce poi un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, “al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente”.

Con riferimento al D.lgs. 81/2008, si indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) “ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo”. E la valutazione dei rischi comporta anche la “necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

  1. i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  2. le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  3. le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi”.

Invece la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza “assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo”. E il DM 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce “l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.

La Circolare prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 ha poi evidenziato come “una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività”. E la circolare richiama anche il principio di inclusività, “sottolineando la necessità di fare riferimento agli ‘occupanti’ e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana”.

Inoltre il DM 3 settembre 2021 (cd. Minicodice) “all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli ‘occupanti’, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza”.

Dunque “ne deriva che:

  1. nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
  2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Nel documento ministeriale si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui “designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici”, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 4 del DM 2 settembre 2021, “deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività”. Infatti, queste figure “non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.

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Sulla modifica di un macchinario per aumentarne la produttività

Articolo tratto da Punto Sicuro.

La sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025 relativa ad infortuni conseguenti alla modifica apportata ad un macchinario per aumentarne la produttività: la responsabilità del datore di lavoro e del progettista.

Cass. pen., 29 settembre 2025, n. 32255

 

In Fatto

In primo e secondo grado, i Giudici condannavano gli imputati B.B. e A.A., ritenendoli responsabili per avere, il primo, nella qualità di datore di lavoro e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della [omissis, di seguito la “Società”], in cooperazione tra loro, cagionato lesioni personali gravi a tre lavoratori.

Più in dettaglio, a B.B. si imputava la violazione dell’art. 70, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “[…] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, per avere messo a disposizione delle maestranze attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative; ad A.A. si imputava la violazione dell’art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”, in quanto, nella sua qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.

Ulteriormente, sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell’art. 71, c. 2, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.

Infine, a B.B. si imputava altresì la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. h), D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono: […] h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”, poiché, nonostante il giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo a quello di cui al caso di specie, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o, comunque, la zona pericolosa.

In merito alla dinamica degli eventi, era emerso dal materiale probatorio che il macchinario necessario all’inscatolamento del prodotto aveva subito una modifica (i.e. installazione di un invito metallico) volta a velocizzare il processo, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione dei possibili conseguenti rischi, nonostante tale modifica avesse comportato l’aggiunta di un materiale del tutto estraneo.

Di talché, durante l’inscatolamento del prodotto mediante l’uso di tale macchinario, erano occorsi i suddetti infortuni ai lavoratori, consistiti nello schiacciamento dell’arto (ripetasi, analogo infortunio era occorso il giorno precedente ai fatti per cui era causa).

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Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo tratto da Punto sicuro del 03/02/2026.

Incremento delle temperature, radiazioni UV, inquinamento atmosferico ed eventi meteorologici estremi incidono sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL) in quasi tutti i settori economici. Questi fattori possono acuire i rischi esistenti o crearne di nuovi: malattie legate al calore, malattie infettive, incidenti, allergie e tumori. Oltre agli impatti fisici, i cambiamenti climatici possono incidere anche sulla salute mentale dei lavoratori.

Il risultato? Aumento dei costi sanitari, diminuzione della qualità del lavoro e calo della produttività.
I dati dimostrano che i cambiamenti climatici stanno già producendo effetti sui luoghi di lavoro: un terzo dei lavoratori dell’UE è esposto a rischi quali calore estremo, eventi meteorologici estremi o scarsa qualità dell’aria. Allo stesso tempo, il 31 % dei lavoratori è preoccupato per l’impatto dei rischi ambientali sulla propria sicurezza e salute sul lavoro (indagine OSH Pulse 2025 dell’EU-OSHA).
Pertanto, è fondamentale comprendere i rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro legati al clima, al fine di valutarli e gestirli. Ecco perché l’EU-OSHA sta conducendo una serie di attività di ricerca per fornire informazioni approfondite per le politiche, la prevenzione e le pratiche per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

Impatti climatici sulla sicurezza e salute sul lavoro

Incremento delle temperature 

Una delle principali preoccupazioni per i lavoratori in ambienti chiusi e all’aperto. Il caldo estremo può causare affaticamento, disidratazione, aggravamento di malattie croniche e gravi malattie legate al calore. Il lavoro fisico fa aumentare la temperatura corporea, mentre lo stress da calore compromette la capacità di giudizio e aumenta il rischio di incidenti. A questo si aggiunge la difficoltà di recuperare tra un turno e l’altro, soprattutto quando i lavoratori vivono in case non adeguatamente climatizzate.

Eventi meteorologici estremi

Secondo le previsioni, le inondazioni e gli incendi boschivi aumenteranno in termini di numero e gravità in tutta Europa, causando infortuni e decessi. Condizioni meteorologiche avverse possono aumentare il rischio di annegamento, ustioni o congelamento. I soccorritori devono affrontare anche altri rischi legati alla presenza di gas tossici, esplosioni e pericoli di incendio.

Inquinamento atmosferico

L’elevato inquinamento atmosferico e l’aumento dei livelli di aeroallergeni (ad esempio, maggiori livelli di pollini o loro maggiore allergenicità), dovuti ai cambiamenti climatici in combinazione con altri fattori, aumentano il rischio di malattie respiratorie e altri problemi di salute, sia in ambienti chiusi sia all’esterno.

Chi è a rischio?

Lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto

L’elevata esposizione al calore, a condizioni meteorologiche estreme, agli inquinanti e alle malattie trasmesse da vettori sono le questioni principali.

  • L’esposizione al sole aumenta il rischio di tumori della pelle e compromette le prestazioni cognitive.
  • Gli eventi meteorologici estremi aumentano il numero di infortuni, lo stress e i decessi.
  • Patologie come la malattia di Lyme e la dengue si stanno diffondendo geograficamente.

Posti di lavoro tipicamente interessati:

  • agricoltori e lavoratori forestali: sono esposti a stress da calore, malattie trasmesse dalle zecche, sostanze inquinanti, allergeni e rischi di lesioni e disturbi muscoloscheletrici durante le operazioni di bonifica post-catastrofe;
  • lavoratori del settore edile: spesso operano nelle isole di calore urbane, esposti a stress termico e a rischi di incidenti;
  • servizi di emergenza: i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori medici devono affrontare esaurimento da calore, ustioni, esposizione a sostanze tossiche, incidenti e stress psicologico.

Lavoratori che svolgono la propria attività in ambienti chiusi

Sono vulnerabili durante le ondate di calore, in particolare in edifici scarsamente ventilati o nei settori ad alta intensità di calore.

  • Il calore può compromettere le prestazioni cognitive ed esacerbare la sindrome dell’edificio malato.
  • Gli operatori sanitari che utilizzano dispositivi di protezione individuale ( DPI) in condizioni di caldo elevato possono soffrire di esaurimento e difficoltà respiratorie.
  • Le ondate di calore fanno aumentare le richieste di assistenza medica, creando stress elevato e carichi di lavoro pesanti, in particolare per l’invecchiamento del personale degli ospedali urbani soggetti al fenomeno delle isole di calore urbane.