DVR e DUVRI: responsabilità, obblighi, delegabilità ed esenzioni
Articolo di Punto Sicuro del 13/04/2026
Valutazione dei rischi e DUVRI: guida pratica agli obblighi , alla delegabilità, alle responsabilità e alle esenzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro.
L’articolo si propone – senza pretese di esaustività – di trattare alcuni aspetti specifici del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (“DUVRI”), tramite il richiamo alla normativa, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Responsabilità
Responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro della singola impresa, come stabilito dalla normativa ex art. 17, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008.
Tale obbligo vige anche allorquando vi siano più datori di lavoro e, sussistendone le circostanze, venga redatto un DUVRI. In altri termini, il ricorrere delle circostanze in base alle quali sorge l’obbligo di redigere un DUVRI (vedasi infra) non far venir meno l’obbligo di redigere il DVR da parte di tutti i datori di lavoro.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa come segue: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi” (Cass. n. 5907/2023, Cass. n. 17119/2015).
Responsabile della redazione del DUVRI è il committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, come stabilito dalla normativa ex art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008.
“La contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze […] deve ritenersi […] un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, […] non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l’obbligo di valutazione dei rischi di cui al [DVR]” (Cass. n. 5907/2023 cit., n. 30557/2016, n. 2285/2012, dep. 2013, n.30792/2021).
“Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza appaiono condivisibili in ragione di una valutazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a), 26 e 28, D. Lgs. n. 81/2008. Invero, da un lato, gli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28 D.Lgs. cit., pongono a carico di “tutti” i datori di lavoro l’obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa […]». Dall’altro, l’art. 26 D.Lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente » l’elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò, non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l’obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa», quale è il DVR […], che è posto a carico di “ciascuno” dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI […], che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente” ( Cass. n. 5907/2023 cit.).
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Per quanto concerne il DUVRI, la Suprema Corte, con una recente sentenza, si è espressa sulla necessaria unicità del documento, nei termini che seguono:
“Secondo i giudici di merito A.A., dirigente della [omissis, di seguito la “Società”] e datore di lavoro della committente, ha violato l’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, non avendo elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte. Redigendo un unico documento, il A.A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia)” ( Cass. n. 18438/2025).
In sostanza, la ratio del DUVRI risiede proprio nella sua unicità, volta appositamente a regolare le interferenze tra le lavorazioni che si svolgono nello stesso ambiente. Di contro, la redazione di DUVRI diversi, uno per ogni lavorazione – a parte il fatto che farebbe venire meno proprio la definizione di “DUVRI” – andrebbe ad intaccare proprio la finalità di tale documento, trascurando l’interferenza tra le lavorazioni che è proprio quanto il documento deve prevenire e gestire.
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