Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione
Articolo tratto da Punto Sicuro del 02/04/26
Le principali omissioni fotografate dalle sentenze nell’applicazione da parte dei datori di lavoro delle istruzioni dei fabbricanti nelle fasi di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature e nella formazione degli operatori.
Il D.Lgs.81/08 include, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elencate dall’art.15, anche “le istruzioni adeguate ai lavoratori” (lett.q) e “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” (lett.z).
L’art.70 del medesimo decreto (“Requisiti di sicurezza”), poi, prevede che, “salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.”
Correlato all’art.70 è poi l’art.71 c.4 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi del datore di lavoro”), il quale dispone che “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z) […]”.
In attesa del subentro del nuovo regime normativo contenuto nel Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, che diverrà operativo dall’anno prossimo (salvo per alcune specifiche materie che qui non sono oggetto di analisi), il D.Lgs.17/2010 – recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori – all’art.3 c.3 lett.c) prevede che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni”.
L’Allegato I al D.Lgs.17/2010, poi, al punto 1.7.4 (“Istruzioni”) – cui si rinvia per il dettaglio – specifica che “ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio”, stabilendo anche i principi in base ai quali tali istruzioni devono essere elaborate.
Sottolineo in particolare che, secondo tale disposizione, “il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” e che, “in caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.”
Si consideri inoltre che, tra le numerose informazioni che “ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso”, sulla base di tale Allegato I, vi sono anche: “d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; g) una descrizione dell’uso previsto della macchina; h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi”.
Vediamo a questo punto quali siano le principali criticità legate nella pratica all’attuazione concreta di tali disposizioni, così come fotografate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Partiamo anzitutto da una pronuncia del mese scorso ( Cassazione Penale, Sez.III, 12 marzo 2026 n.9573), con cui la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver messo nella disponibilità dei lavoratori una graffiatrice industriale senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso.
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