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La prevenzione incendi e la sicurezza nei bar e ristoranti

Articolo tratto da Punto Sicuro

Un documento del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce chiarimenti sull’inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione. Il confronto tra la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione antincendio.

Roma, 26 Gen – Dopo il tragico incidente nel locale di  Crans Montana in Svizzera, dove hanno perso la vita più di quaranta persone, è necessario chiarire il quadro normativo che bar e ristoranti devono seguire in Italia in materia di prevenzione incendi. Anche perché, come indicato nella nostra intervista a Stefano Zanut, ex vicedirigente dei Vigili del Fuoco, solo una corretta classificazione dei locali permette di individuare con precisione gli obblighi di sicurezza antincendio.

Per fornire adeguate informazioni il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, per fornire “indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.

Nel presentare il nuovo documento ministeriale – che ha in oggetto “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi” – l’articolo affronta i seguenti argomenti:

Assoggettabilità di bar e ristoranti al DPR 151/2011

Riguardo all’assoggettabilità di bar e ristoranti al D.P.R. 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) si richiama un chiarimento già fornito (nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011) con cui è stato precisato che “i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto”.

Tuttavia la nota chiarisce che:

  • “qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
  • restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW”.

In merito poi alla distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo si indica che ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773), “sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici”. E per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, “trovano applicazione:

  • il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
  • il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;
  • il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

In particolare, “rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico”.

Inoltre il DM 19 agosto 1996 “esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone”.

Dunque in questi casi e nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, “l’attività resta qualificabile come bar o ristorante”.

Se, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente “ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15)”.

 

Prevenzione incendi: i profili di sicurezza per bar e ristoranti

Il documento ministeriale ribadisce che i bar ed i ristoranti, in via generale, “non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi”. Pertanto “l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio”.

re, come indicato all’articolo 3 del D.M. 3 settembre 2021, “i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

  • nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
  • nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

Si sottolinea poi che la valutazione indicata sopra riguarda il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, “e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni”.

 

Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione antincendio

La circolare fornisce poi un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, “al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente”.

Con riferimento al D.lgs. 81/2008, si indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) “ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo”. E la valutazione dei rischi comporta anche la “necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

  1. i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  2. le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  3. le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi”.

Invece la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza “assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo”. E il DM 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce “l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151”.

La Circolare prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021 ha poi evidenziato come “una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività”. E la circolare richiama anche il principio di inclusività, “sottolineando la necessità di fare riferimento agli ‘occupanti’ e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana”.

Inoltre il DM 3 settembre 2021 (cd. Minicodice) “all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli ‘occupanti’, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza”.

Dunque “ne deriva che:

  1. nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
  2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Nel documento ministeriale si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui “designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici”, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 4 del DM 2 settembre 2021, “deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività”. Infatti, queste figure “non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.

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Sulla modifica di un macchinario per aumentarne la produttività

Articolo tratto da Punto Sicuro.

La sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025 relativa ad infortuni conseguenti alla modifica apportata ad un macchinario per aumentarne la produttività: la responsabilità del datore di lavoro e del progettista.

Cass. pen., 29 settembre 2025, n. 32255

 

In Fatto

In primo e secondo grado, i Giudici condannavano gli imputati B.B. e A.A., ritenendoli responsabili per avere, il primo, nella qualità di datore di lavoro e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della [omissis, di seguito la “Società”], in cooperazione tra loro, cagionato lesioni personali gravi a tre lavoratori.

Più in dettaglio, a B.B. si imputava la violazione dell’art. 70, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “[…] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, per avere messo a disposizione delle maestranze attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative; ad A.A. si imputava la violazione dell’art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”, in quanto, nella sua qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.

Ulteriormente, sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell’art. 71, c. 2, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.

Infine, a B.B. si imputava altresì la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. h), D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono: […] h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”, poiché, nonostante il giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo a quello di cui al caso di specie, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o, comunque, la zona pericolosa.

In merito alla dinamica degli eventi, era emerso dal materiale probatorio che il macchinario necessario all’inscatolamento del prodotto aveva subito una modifica (i.e. installazione di un invito metallico) volta a velocizzare il processo, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione dei possibili conseguenti rischi, nonostante tale modifica avesse comportato l’aggiunta di un materiale del tutto estraneo.

Di talché, durante l’inscatolamento del prodotto mediante l’uso di tale macchinario, erano occorsi i suddetti infortuni ai lavoratori, consistiti nello schiacciamento dell’arto (ripetasi, analogo infortunio era occorso il giorno precedente ai fatti per cui era causa).

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Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo tratto da Punto sicuro del 03/02/2026.

Incremento delle temperature, radiazioni UV, inquinamento atmosferico ed eventi meteorologici estremi incidono sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL) in quasi tutti i settori economici. Questi fattori possono acuire i rischi esistenti o crearne di nuovi: malattie legate al calore, malattie infettive, incidenti, allergie e tumori. Oltre agli impatti fisici, i cambiamenti climatici possono incidere anche sulla salute mentale dei lavoratori.

Il risultato? Aumento dei costi sanitari, diminuzione della qualità del lavoro e calo della produttività.
I dati dimostrano che i cambiamenti climatici stanno già producendo effetti sui luoghi di lavoro: un terzo dei lavoratori dell’UE è esposto a rischi quali calore estremo, eventi meteorologici estremi o scarsa qualità dell’aria. Allo stesso tempo, il 31 % dei lavoratori è preoccupato per l’impatto dei rischi ambientali sulla propria sicurezza e salute sul lavoro (indagine OSH Pulse 2025 dell’EU-OSHA).
Pertanto, è fondamentale comprendere i rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro legati al clima, al fine di valutarli e gestirli. Ecco perché l’EU-OSHA sta conducendo una serie di attività di ricerca per fornire informazioni approfondite per le politiche, la prevenzione e le pratiche per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

Impatti climatici sulla sicurezza e salute sul lavoro

Incremento delle temperature 

Una delle principali preoccupazioni per i lavoratori in ambienti chiusi e all’aperto. Il caldo estremo può causare affaticamento, disidratazione, aggravamento di malattie croniche e gravi malattie legate al calore. Il lavoro fisico fa aumentare la temperatura corporea, mentre lo stress da calore compromette la capacità di giudizio e aumenta il rischio di incidenti. A questo si aggiunge la difficoltà di recuperare tra un turno e l’altro, soprattutto quando i lavoratori vivono in case non adeguatamente climatizzate.

Eventi meteorologici estremi

Secondo le previsioni, le inondazioni e gli incendi boschivi aumenteranno in termini di numero e gravità in tutta Europa, causando infortuni e decessi. Condizioni meteorologiche avverse possono aumentare il rischio di annegamento, ustioni o congelamento. I soccorritori devono affrontare anche altri rischi legati alla presenza di gas tossici, esplosioni e pericoli di incendio.

Inquinamento atmosferico

L’elevato inquinamento atmosferico e l’aumento dei livelli di aeroallergeni (ad esempio, maggiori livelli di pollini o loro maggiore allergenicità), dovuti ai cambiamenti climatici in combinazione con altri fattori, aumentano il rischio di malattie respiratorie e altri problemi di salute, sia in ambienti chiusi sia all’esterno.

Chi è a rischio?

Lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto

L’elevata esposizione al calore, a condizioni meteorologiche estreme, agli inquinanti e alle malattie trasmesse da vettori sono le questioni principali.

  • L’esposizione al sole aumenta il rischio di tumori della pelle e compromette le prestazioni cognitive.
  • Gli eventi meteorologici estremi aumentano il numero di infortuni, lo stress e i decessi.
  • Patologie come la malattia di Lyme e la dengue si stanno diffondendo geograficamente.

Posti di lavoro tipicamente interessati:

  • agricoltori e lavoratori forestali: sono esposti a stress da calore, malattie trasmesse dalle zecche, sostanze inquinanti, allergeni e rischi di lesioni e disturbi muscoloscheletrici durante le operazioni di bonifica post-catastrofe;
  • lavoratori del settore edile: spesso operano nelle isole di calore urbane, esposti a stress termico e a rischi di incidenti;
  • servizi di emergenza: i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori medici devono affrontare esaurimento da calore, ustioni, esposizione a sostanze tossiche, incidenti e stress psicologico.

Lavoratori che svolgono la propria attività in ambienti chiusi

Sono vulnerabili durante le ondate di calore, in particolare in edifici scarsamente ventilati o nei settori ad alta intensità di calore.

  • Il calore può compromettere le prestazioni cognitive ed esacerbare la sindrome dell’edificio malato.
  • Gli operatori sanitari che utilizzano dispositivi di protezione individuale ( DPI) in condizioni di caldo elevato possono soffrire di esaurimento e difficoltà respiratorie.
  • Le ondate di calore fanno aumentare le richieste di assistenza medica, creando stress elevato e carichi di lavoro pesanti, in particolare per l’invecchiamento del personale degli ospedali urbani soggetti al fenomeno delle isole di calore urbane.