Che grado di specificità deve raggiungere l’analisi dei rischi nel DVR
Con una sentenza di due settimane fa, la Cassazione ha ribadito il criterio del massimo grado di specificità nell’analisi dei rischi e individuazione delle misure sulla base delle concrete attività: il caso e i precedenti giurisprudenziali.
(Articolo tratto da Punto Sicuro). Una domanda che definirei “cruciale” e che ricorre di frequente tra gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro è la seguente: fino a quale grado o livello di specificità deve spingersi il DVR nell’individuazione e nell’analisi dei rischi?
In termini di principi generali, la Cassazione ha costantemente risposto a tale quesito affermando che “lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13.12.2010, n.43786, Cozzini)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706).
Dunque l’obiettivo che il legislatore ha posto a suo tempo e pone a tutt’oggi al datore di lavoro con l’art.28 del D.Lgs.81/08, così come interpretato dalla giurisprudenza e, nell’ambito delle loro prerogative consulenziali e delle rispettive competenze, all’RSPP e al Medico Competente, è quello del raggiungimento del “massimo grado di specificità” nella valutazione dei rischi e quindi nella elaborazione del DVR.
Peraltro, in quest’attività di valutazione dei rischi – che deve ispirarsi a tale criterio di specificità – “il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2024 n.15406).
Inoltre, non è da sottovalutare, sempre nell’ottica della specificità del DVR, anche il fatto che la Suprema Corte abbia costantemente affermato che l’ausilio che l’RSPP presta per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311).
Ora, per comprendere a fondo come si declini concretamente nelle varie situazioni l’obbligo di valutare (tutti) i rischi nel DVR con il massimo grado di specificità, è necessario far riferimento ai principi di diritto e ai casi giurisprudenziali più significativi in tale ambito (si vedano, su questo, i precedenti articoli “Il DVR e i rischi “riconoscibili” al tempo in cui è stato elaborato”, pubblicato su PuntoSicuro del 6 dicembre 2023 n.5519 e “Il DVR quale “strumento operativo di pianificazione degli interventi””, pubblicato su PuntoSicuro del 14 marzo 2019 n. 4426).
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