NBS e Piano del Verde: Strategie Integrate per la Resilienza e la Rigenerazione Urbana

E’ previsto a settembre un incontro dal seguente tema: NBS E PIANO DEL VERDE: STRATEGIE INTEGRATE PER LA RESILIENZA E LA RIGENERAZIONE URBANA

Saranno trattati i seguenti argomenti:

Inquadramento Normativo e Strategico

La pianificazione del verde urbano oggi non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale della governance territoriale. Il quadro di riferimento si fonda su:

  • Legge n. 10/2013: Impone ai Comuni la gestione e lo sviluppo degli spazi verdi come leva strategica per la qualità della vita.
  • Agenda 2030 (Goal 11): Obiettivo di rendere le città inclusive, sicure e sostenibili, garantendo l’accesso universale a spazi verdi.
  • Strategia Nazionale del Verde Urbano (2018): Promuove il passaggio dalla logica dei “metri quadrati” a quella funzionale delle “foreste urbane”.

Valore Multifunzionale delle NBS e Servizi Ecosistemici

Le NBS sono interventi ispirati alla natura che forniscono simultaneamente vantaggi ambientali, sociali ed economici. I principali benefici includono:

  • Mitigazione Climatica: Riduzione dell’effetto “isola di calore” (fino a 3-4°C in meno grazie a infrastrutture verdi e blu) e sequestro di CO2.
  • Gestione Idrica: Riduzione del rischio di esondazione e allagamento tramite sistemi di drenaggio sostenibile che favoriscono l’infiltrazione e il rilascio graduale delle acque meteoriche.
  • Benessere Psico-Fisico: Riduzione dello stress, miglioramento della salute mentale e diminuzione dell’incidenza di malattie respiratorie e cardiovascolari.
  • Valore Economico: Incremento del valore immobiliare e riduzione dei costi energetici per il raffrescamento degli edifici grazie a tetti verdi e ombreggiamento.

Strumenti Operativi e Fasi del Piano del Verde

La redazione di un Piano del Verde efficace richiede una metodologia scientifica articolata in fasi tecniche precise:

  1. Analisi Tecnica: Censimento georeferenziato del patrimonio arboreo e valutazione della stabilità tramite protocolli VTA (Visual Tree Assessment).
  2. Pianificazione Strategica: Definizione del Regolamento del Verde e individuazione di corridoi ecologici per connettere aree frammentate.
  3. Implementazione NBS: Integrazione di soluzioni quali tetti verdi, pareti vegetali, bioswales e de-pavimentazione (demineralizzazione) dei suoli.

Monitoraggio e Indicatori (KPI)

Per valutare l’efficacia degli interventi, è indispensabile l’utilizzo di Key Performance Indicators (KPI) oggettivi:

  • Carbonio stoccato: Modellazione tramite strumenti come i-Tree Eco.
  • Riduzione degli inquinanti atmosferici: quantificazione della rimozione di PM2.5, NO2 e O3 attraverso i processi di deposizione secca e assorbimento stomatico operati dalle chiome arboree
  • Capacità di infiltrazione: Misurazione della conducibilità idraulica e riduzione del runoff superficiale.
  • Biodiversità: Monitoraggio del numero di specie autoctone e della connettività strutturale degli habitat.

Conclusioni: La Città come Ecosistema Vivente

La transizione verso la “Biocity” richiede il superamento delle infrastrutture “grigie” a favore di sistemi naturali capaci di evolversi e rigenerarsi. L’adozione di un Piano del Verde integrato non è solo un adempimento normativo, ma un investimento necessario per trasformare la città in un organismo resiliente capace di proteggere i cittadini dalle sfide climatiche future.

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Corsi di Formazione Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) in programma ad Agrigento nel periodo luglio e agosto 2026

Ambiente e Sicurezza srl presenta il calendario dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conformi al D. Lgs. 81/08, programmati ad Agrigento nei mesi di luglio e agosto 2026. Investire nella formazione significa garantire un ambiente di lavoro più sicuro e adempiere ai fondamentali obblighi di legge.

ELENCO DEI CORSI:

01. Datore di lavoro. Corso base (16 ore) in e-learning

02. Datore di lavoro RSPP. Modulo comune di 8 ore in presenza

03. Datore di lavoro RSPP. Moduli tecnici obbligatori solo per agricoltura/zootecnia di 16 ore in presenza

04. Datore di lavoro RSPP. Moduli tecnici obbligatori solo per pesca di 16 ore in presenza

05. AAE addetto antincendio ed emergenza livello 2 di base (8 ore) in presenza

06. APS addetto primo soccorso di base aziende gruppo BC (12 ore) in presenza

07. APS addetto primo soccorso di aggiornamento gruppo BC (4 ore) in presenza

08. PRE preposto di base (12 ore) in presenza

09. Art. 37 corso di formazione per lavoratori di base rischio basso (8 ore) in presenza ed e-learning

10. Art. 37 corso di formazione per lavoratori di base rischio medio (12 ore) in presenza

11. Art. 37 corso di formazione per lavoratori di base rischio alto (16 ore) in presenza

12. Art. 37 corso di formazione per lavoratori di aggiornamento (6 ore) in presenza ed e-learning

13. HACCP corso per autocontrollo alimentare di base (13 ore) in presenza

Gli interessati possono compilare il forms indicando il corso di interesse. Possono essere indicati anche altri corsi non riportati in elenco.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti gli interessati saranno informati da Ambiente e Sicurezza srl dell’attivazione del corso e potranno procedere con la formalizzazione della richiesta di adesione ed il pagamento della quota di iscrizione concordata preventivamente.

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Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge sulle piccole e medie imprese

Articolo tratto da  Punto Sicuro del 03/04/2026

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Le novità su lavoro agile, attrezzature di lavoro, modelli di organizzazione e formazione dei lavoratori.

Il 9 marzo 2026 il Parlamento italiano ha approvato definitivamente il disegno di legge recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, una legge che contiene varie misure a favore delle PMI ma che riguardano, in alcuni casi, tutte le aziende.

Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 come Legge 11 marzo 2026, n. 34, “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” – introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e interviene su vari profili.

Ad esempio, sulla disciplina della salute e sicurezza per le prestazioni in modalità di lavoro agile  e sulle verifiche periodiche di specifiche attrezzature di lavoro, ma anche sull’esonero dall’assicurazione obbligatoria per alcune attrezzature e veicoli, sui modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori in cassa integrazione.

Ricordiamo che la legge entrerà in vigore il 7 aprile 2026.

Raccogliamo oggi alcune di queste novità soffermandoci sui seguenti articoli:

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Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione

Articolo tratto da Punto Sicuro del 02/04/26

Le principali omissioni fotografate dalle sentenze nell’applicazione da parte dei datori di lavoro delle istruzioni dei fabbricanti nelle fasi di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature e nella formazione degli operatori.

Il D.Lgs.81/08 include, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elencate dall’art.15, anche “le istruzioni adeguate ai lavoratori” (lett.q) e “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” (lett.z).

 L’art.70 del medesimo decreto (“Requisiti di sicurezza”), poi, prevede che, “salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.”

 Correlato all’art.70 è poi l’art.71 c.4 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi del datore di lavoro”), il quale dispone che “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z) […]”.

 In attesa del subentro del nuovo regime normativo contenuto nel Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, che diverrà operativo dall’anno prossimo (salvo per alcune specifiche materie che qui non sono oggetto di analisi), il D.Lgs.17/2010 – recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori – all’art.3 c.3 lett.c) prevede che “il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni”.

 L’Allegato I al D.Lgs.17/2010, poi, al punto 1.7.4 (Istruzioni”)  cui si rinvia per il dettaglio – specifica che “ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio”, stabilendo anche i principi in base ai quali tali istruzioni devono essere elaborate.

 Sottolineo in particolare che, secondo tale disposizione, “il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” e che, “in caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l’uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.”

 Si consideri inoltre che, tra le numerose informazioni che “ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso”, sulla base di tale Allegato I, vi sono anche: “d) una descrizione generale della macchina; e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento; f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; g) una descrizione dell’uso previsto della macchina; h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi”.

Vediamo a questo punto quali siano le principali criticità legate nella pratica all’attuazione concreta di tali disposizioni, così come fotografate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Partiamo anzitutto da una pronuncia del mese scorso Cassazione Penale, Sez.III, 12 marzo 2026 n.9573), con cui la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver messo nella disponibilità dei lavoratori una graffiatrice industriale senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso.

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DVR e DUVRI: responsabilità, obblighi, delegabilità ed esenzioni

Articolo di Punto Sicuro del 13/04/2026

Valutazione dei rischi e DUVRI: guida pratica agli obblighi , alla delegabilità, alle responsabilità e alle esenzioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo si propone – senza pretese di esaustività – di trattare alcuni aspetti specifici del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (“DUVRI”), tramite il richiamo alla normativa, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Responsabilità

Responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro della singola impresa, come stabilito dalla normativa ex art. 17, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008.

Tale obbligo vige anche allorquando vi siano più datori di lavoro e, sussistendone le circostanze, venga redatto un DUVRI. In altri termini, il ricorrere delle circostanze in base alle quali sorge l’obbligo di redigere un DUVRI (vedasi infra) non far venir meno l’obbligo di redigere il DVR da parte di tutti i datori di lavoro.

Sul punto la giurisprudenza si è espressa come segue: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi” (Cass. n. 5907/2023, Cass. n. 17119/2015).

 

Responsabile della redazione del DUVRI è il committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, come stabilito dalla normativa ex art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008.

La contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze […] deve ritenersi […] un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto, […] non può più essere imputata anche al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l’obbligo di valutazione dei rischi di cui al [DVR]” (Cass. n. 5907/2023 cit., n. 30557/2016, n. 2285/2012, dep. 2013, n.30792/2021).

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza appaiono condivisibili in ragione di una valutazione coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a), 26 e 28, D. Lgs. n. 81/2008. Invero, da un lato, gli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28 D.Lgs. cit., pongono a carico di “tutti” i datori di lavoro l’obbligo di redigere un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa […]». Dall’altro, l’art. 26 D.Lgs. cit. pone a carico del «datore di lavoro committente » l’elaborazione di «un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò, non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze». Da quanto indicato, discende che deve ritenersi doveroso distinguere tra l’obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa», quale è il DVR […], che è posto a carico di “ciascuno” dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI […], che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente” ( Cass. n. 5907/2023 cit.).

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Per quanto concerne il DUVRI, la Suprema Corte, con una recente sentenza, si è espressa sulla necessaria unicità del documento, nei termini che seguono:

Secondo i giudici di merito A.A., dirigente della [omissis, di seguito la “Società”] e datore di lavoro della committente, ha violato l’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008, non avendo elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, ma 3 distinti DUVRI, uno per ogni società appaltatrice, ciascuno avente ad oggetto le diverse attività svolte. Redigendo un unico documento, il A.A. avrebbe dovuto stabilire o lo sfasamento temporale delle attività delle società appaltatrici o, in caso di impossibilità di uno sfasamento temporale, le modalità per gestire il rischio interferenziale (ad esempio transenne, indumenti protettivi per tutti i lavoratori, radioline per comunicare tra loro, formazione specifica e comune sulle operazioni di pulizia della caldaia)” ( Cass. n. 18438/2025).

In sostanza, la ratio del DUVRI risiede proprio nella sua unicità, volta appositamente a regolare le interferenze tra le lavorazioni che si svolgono nello stesso ambiente. Di contro, la redazione di DUVRI diversi, uno per ogni lavorazione – a parte il fatto che farebbe venire meno proprio la definizione di “DUVRI” – andrebbe ad intaccare proprio la finalità di tale documento, trascurando l’interferenza tra le lavorazioni che è proprio quanto il documento deve prevenire e gestire.

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Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025

Articolo tratto da Punto Sicuro del 08/04/26.

Chiarimenti sull’Accordo Stato‑Regioni 2025 sulla formazione. Le nuove FAQ pubblicate dal Ministero del lavoro. Focus su entrata in vigore, accreditamento regionale, attestati, crediti formativi, decorrenza e regime transitorio.

A distanza di quasi un anno sono indubbiamente ancora molti gli aspetti e i punti dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 – “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” – che meritano chiarimenti e approfondimenti per facilitarne l’applicazione.

Proprio partendo da queste necessità, già nei mesi successivi all’approvazione del nuovo Accordo, il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome aveva raccolto e inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una raccolta di domande e risposte inerenti l’Accordo.

In considerazione poi dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito, come ricordato dal Ministero stesso, un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa. E nei giorni scorsi sono state pubblicate sul sito del Ministero le nuove “FAQ – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” che affrontano diversi temi sollevando, tuttavia, anche qualche perplessità. Ad esempio, in relazione, come vedremo in futuri articoli, al quesito 11 sull’entrata in vigore dell’ASR, dove si indica che l’ Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia il 19 maggio 2025, ‘ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69’.

Ci soffermiamo oggi brevemente sulla presentazione di alcune FAQ generali affrontando i seguenti argomenti:

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