Sulla modifica di un macchinario per aumentarne la produttività
Articolo tratto da Punto Sicuro.
La sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025 relativa ad infortuni conseguenti alla modifica apportata ad un macchinario per aumentarne la produttività: la responsabilità del datore di lavoro e del progettista.
Cass. pen., 29 settembre 2025, n. 32255
In Fatto
In primo e secondo grado, i Giudici condannavano gli imputati B.B. e A.A., ritenendoli responsabili per avere, il primo, nella qualità di datore di lavoro e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della [omissis, di seguito la “Società”], in cooperazione tra loro, cagionato lesioni personali gravi a tre lavoratori.
Più in dettaglio, a B.B. si imputava la violazione dell’art. 70, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “[…] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, per avere messo a disposizione delle maestranze attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative; ad A.A. si imputava la violazione dell’art. 22, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”, in quanto, nella sua qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.
Ulteriormente, sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell’art. 71, c. 2, D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
Infine, a B.B. si imputava altresì la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. h), D. Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale “Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono: […] h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”, poiché, nonostante il giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo a quello di cui al caso di specie, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o, comunque, la zona pericolosa.
In merito alla dinamica degli eventi, era emerso dal materiale probatorio che il macchinario necessario all’inscatolamento del prodotto aveva subito una modifica (i.e. installazione di un invito metallico) volta a velocizzare il processo, senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione dei possibili conseguenti rischi, nonostante tale modifica avesse comportato l’aggiunta di un materiale del tutto estraneo.
Di talché, durante l’inscatolamento del prodotto mediante l’uso di tale macchinario, erano occorsi i suddetti infortuni ai lavoratori, consistiti nello schiacciamento dell’arto (ripetasi, analogo infortunio era occorso il giorno precedente ai fatti per cui era causa).

