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Conferenza Regioni, nuovamente aggiornate e integrate le linee guida sulle riaperture delle attività produttive

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 ha aggiornato e integrato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”.

La Conferenza delle Regioni del 25 maggio ha aggiornato e integrato le Linee Guida delle attività produttive per riaprire in sicurezza anche altri settori.

Sono state approvate le Linee Guida per le riaperture di cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni montagna, e sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini.

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

SCHEDE TECNICHE
– RISTORAZIONE
– ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
– STRUTTURE RICETTIVE
– SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
– COMMERCIO AL DETTAGLIO
– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
– UFFICI APERTI AL PUBBLICO
– PISCINE
– PALESTRE
– MANUTENZIONE DEL VERDE
– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
– RIFUGI ALPINI
– ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
– AREE GIOCHI PER BAMBINI
– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
– FORMAZIONE PROFESSIONALE
– CINEMA E SPETTACOLI
– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
– SAGRE E FIERE
– SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

Sanificazione in un ambiente o in un negozio: cosa e come Fare.

Aggiornamento al 25 maggio 2020.

Quali sono le indicazioni per le aziende che riaprono ? Cosa prevedono le regole anti-coronavirus  oltre l’uso delle mascherine, l’accesso regolamentato delle persone, dispenser di gel igienizzanti per le mani ? Si parla della sanificazione degli ambienti: ma cosa si intende e come si fa la sanificazione in un negozio o ufficio ? Esistono le indicazioni del Ministero della Salute, contenute in una circolare riguardo alla prevenzione della diffusione del coronavirus Covid-19: Circolare del 22 febbraio 2020 n. 5443 diffusa dal Ministero della Salute che si riporta per comodità. 

Circolare Ministero della Salute 5443 del 22.02.20

 

Inoltre è necessario leggere – per avere un quadro completo – i seguenti Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità: 

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 5/2020 del 21/04/2020. Prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 19/2020. del 25/04/2020. Disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

Rapporto ISS COVID-19 Rapporto n. 21/2020 del 03/05/2020.  Prevenzione del rischio Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19

Rappporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 25/05/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2

In attesa della cosiddetta Fase 2, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l’elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.

Infatti “l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza”. E in questo senso gli indicatori epidemiologici “sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro”.

A sottolinearlo è un importante documento dell’Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.

Stiamo parlando del “Documento_Tecnico_Inail_rimodulazione_Covid” che è finalizzato a fornire “elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia”.

In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

  • l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
  • il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
  • il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 22/04/20

Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.

Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.

INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.

VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.

Guarda le Linee Guida trasporti e logistica.

Guarda l’articolo completo su punto sicuro del 30/03/2020

EMANATO DAL GOVERNO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Fermo restando l’applicazione rapida del protocollo va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro ed in particolare con i RLS.

L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel protocollo in premessa si fa riferimento anche al DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Poi è ricordato che “Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro“.

I temi trattati dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato da governo e parti sociali sono tredici e sono i seguenti:

  1. Informazioni. L’azienda, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
  2. Modalità di ingresso in azienda. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, etc.
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni. Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, etc.
  4. Pulizia e sanificazione in azienda. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  5. Precauzioni igieniche personali. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, etc.
  6. Dispositivi di protezione individuale. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio, etc.
  7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
  8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali …..
  9. Gestione entrate ed uscite dei dipendenti. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) …
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali..
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ….
  12. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
  13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

L’accordo sottolinea che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Di seguito si allega il testo integrale.

Protocollo condiviso Governo_Lavoratori

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CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORE TRATTORI AGRICOLI CINGOLATI E GOMMATI

IL CORSO E’ PREVISTO IL 24 E 25 MAGGIO 2019 A CAMMARATA (AG)

DEVONO FREQUENTARE IL CORSO

Tutti quanti utilizzano il trattore (anche occasionalmente e saltuariamente) devono frequentare il corso. Titolari, coadiuvanti famigliari, soci, dipendenti, lavoratori autonomi al fine di certificare le abilità e competenze nella conduzione. Sono obbligati anche i pensionati, collaboratori provenienti da altri settori lavorativi che guidano il trattore o collaborano con l’azienda agricola pur non facendone direttamente parte. Sono obbligati anche chi noleggia o prende a prestito un trattore.

Il riferimento normativo è l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 pubblicato sulla G.U. del 12/03/2012 sulla formazione richiesta per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.

F66 Scheda adesione corso Trattori cingolati+gommati

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Macchine agricole: scaduto il termine per l’aggiornamento dei lavoratori

È scaduto il 31 dicembre 2018 il termine ultimo dell’aggiornamento dei lavoratori agricoli con esperienza pregressa documentata, almeno pari a due anni, per avere l’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Le proroghe passate e le scadenze.

A causa della persistente abitudine nostrana di indicare precisi termini di legge per poi prorogarli, a volte a fare notizia è proprio l’assenza di una ulteriore proroga, in questo caso in merito all’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Proroga che era avvenuto l’anno passato con la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 e che aveva sollevato – ne aveva ampiamente parlato Punto Sicuro nell’articolo “ Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione” – ampie critiche.

Non essendoci stata una nuova proroga il 31 dicembre 2018 è scaduto il termine ultimo per i lavoratori agricoli che alla data del 31/12/2017 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni e che per acquisire l’abilitazione alla conduzione delle macchine agricole potevano frequentare solo un corso di aggiornamento di durata minima di quattro ore.

Alla luce di quanto abbiamo scritto nell’articolo di Punto Sicuro che ti invitiamo a leggere (da cui deriva il presente articolo) e incrociando quanto indicato al punto 9.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e nella proroga della legge 27 febbraio 2017 n. 19, è dunque scaduto il 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i lavoratori agricoli in possesso dell’esperienza pregressa di almeno 2 anni dovevano effettuare il corso di aggiornamento per l’abilitazione.

Concludiamo segnalando che tali lavoratori del settore agricolo-forestale che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro questa data, per avere il riconoscimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole dovranno ora frequentare il corso di formazione per intero con la durata e le modalità previste dal citato Accordo Stato Regioni.

Fonte: Articolo di Punto Sicuro del 14/01/19.

Sanzioni previste: per non avere conseguito il patentino, oppure per non averlo rinnovato, si prevedono multe da € 1.315,20 ad € 5.699,20.

 

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Lavoro in solitudine: morire per una puntura di vespa

Un lavoratore di 44 anni, impegnato in lavori di manutenzione e riparazione agli impianti di illuminazione, durante l’attività, viene improvvisamente punto dietro un orecchio da una vespa. Ricordandosi un’analoga situazione in cui aveva manifestato problemi respiratori, il lavoratore si preoccupa di essere allergico alla puntura dell’insetto e si dirige con il furgone verso la prima farmacia disponibile. Ma non ci arriverà mai: lo shock anafilattico risulta letale.

Vedi articolo di Punto sicuro