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Una guida tecnica per la sicurezza nell’uso delle scaffalature porta pallet

Un documento Inail propone una nuova guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet. Focus sul documento, sulla normativa italiana ed europea, sulla marcatura CE, sulle norme tecniche e la progettazione sismica.

Nel mondo del lavoro con scaffalature porta pallet si intendono dei “sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate”, cioè oggetti da immagazzinare comprensivi del relativo supporto necessario alla movimentazione, costituito da pallet.

Queste scaffalature, che sono composte da un numero minimo di elementi strutturali ma hanno un’ampia possibilità di personalizzazione, “sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature, di qualsiasi composizione, forma e dimensione”. E, collocate “sia all’interno che all’esterno di edifici, capannoni etc., sono largamente utilizzate proprio per “la facilità di montaggio e la eventuale riconfigurazione e ricollocazione, con l’obbiettivo di occupare il più possibile il volume degli ambienti destinati a magazzino”.

Tuttavia questi aspetti possono “indurre i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell’ambiente lavorativo”.

A ricordarlo è l’introduzione di un nuovo documento Inail realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine). Il documento – dal titolo “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” e scritto da Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria) – ha lo scopo di “fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro”.

Continua a leggere l’articolo su Punto Sicuro del 13 marzo 2024.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi e Silvia Maria Ansaldi (Inail DIT), Giuseppe Fabbri (Aisem ANIMA Confindustria – gruppo scaffalature industriali CISI) e Sabrina Cairoli (Aisem ANIMA Confindustria), realizzato in collaborazione con ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine); Collana Salute e Sicurezza, pubblicazione marzo 2024, edizione 2023 (formato PDF, 19.66 MB).

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L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia

Perché l’RSPP non ha compiti di vigilanza sull’attuazione degli obblighi da parte del datore di lavoro e non è responsabile penalmente in caso di infortunio per non aver controllato che quello adotti le misure individuate nel DVR.

Articolo di Anna Guardavilla, Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro (Pubblicato su Punto Sicuro del 29/02/2024).

Benché il principio affermato dal titolo di questo contributo possa essere ritenuto (per fortuna) evidente e ovvio dai conoscitori della materia (o, se non proprio ovvio, quantomeno intuitivo), a volte mi capita di imbattermi, nella mia interlocuzione con i professionisti e le aziende, in qualche incertezza o confusione su questo tema. Allo stesso modo, la stessa confusione è talora rinvenibile nelle argomentazioni difensive dei datori di lavoro nell’ambito dei procedimenti penali per infortunio.

A fronte di ciò, dunque, può essere utile puntualizzare.

Procediamo per gradi.

I compiti dell’ RSPP, al cui svolgimento – secondo diligenza professionale – questo si obbliga civilisticamente nei confronti del datore di lavoro mediante un contratto di lavoro subordinato o un contratto d’opera professionale, sono quelli indicati nell’art.33 del D.Lgs.81/08.

Tra essi non compare alcun compito che preveda che tale soggetto debba garantire – attraverso una qualche vigilanza – il fatto che il datore di lavoro adotti le misure che quest’ultimo è tenuto a predisporre.

Il perimetro dell’area di competenza dell’RSPP, pertanto, lungi dall’essere particolarmente difficoltoso da ricostruire sotto il profilo giuridico, è quello tracciato dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – in quanto tale – non è un soggetto obbligato all’adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, dal momento che, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08, i soggetti tenuti a ciò sono il datore di lavoro e il dirigente (laddove, ciò precisato, da qui in poi citeremo il solo datore di lavoro).

La Cassazione è infatti cristallina nel ricostruire e descrivere il ruolo dell’RSPP, allorché sottolinea – sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato – che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, con l’avvertenza che, per quanto riguarda gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio (che non è però l’oggetto di questo contributo), “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

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MOZIONE DEL SENATO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Cosa indica la mozione del Senato sulla sicurezza sul lavoro

Il testo della mozione approvata all’unanimità in Senato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle attività portate avanti dal Ministero e dal Governo.

 Dopo l’ incidente ferroviario (cinque morti) avvenuto a Brandizzo (Torino) e l’esplosione (tre morti) a Casalbordino (Chieti) è stata approvata, il 13 settembre, una mozione in Senato sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia l’aspetto più rilevante di questa mozione è che la mozione è stata approvata all’unanimità e non contiene solo parole, ma richiede l’impegno del Governo su 10 diversi punti

La mozione del Senato: le dieci richieste al Governo

Veniamo, dunque, alle dieci richieste che riprendiamo integralmente rimandando a futuri articoli eventuali approfondimenti e commenti.

Si impegna il Governo:

  1. a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. a valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  3. ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
  4. a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;
  5. ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
  6. a favorire l’avvio di un’attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
  7. ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l’INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l’adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
  8. a valutare l’opportunità di favorire l’interoperabilità e la piena condivisione, tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
  9. ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l’eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’altra;
  10.  a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale l’introduzione di un insegnamento ad hoc.

 

 

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MANCANZA DI SEGNALETICA, ESTINTORI, USCITE DI EMERGENZA ANCHE IN ASSENZA DI DIPENDENTI

Cassazione Penale: Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza. Ipotesi delittuosa anche in assenza di dipendenti

Cassazione Penale, Sez. 1, 09 giugno 2023, n. 24945 – Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza: pur in assenza di dipendenti, il delitto è configurabile quando possa prefigurarsi un pericolo anche per terzi.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del rappresentante legale in relazione al reato di cui all’art. 437 c.p..
L’imputato è stato rinviato a giudizio e ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 437 c.p. perchè, quale datore di lavoro e rappresentante legale della ditta, avrebbe omesso di collocare gli impianti e gli apparecchi e i segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro. In particolare, allo stesso è contestato di non avere collocato, nonostante i provvedimenti prescrittivi in tal senso già emessi nei suoi confronti, idonea cartellonistica relativa ai carichi di alcuni scaffali, di non avere predisposto mezzi e impianti di estinzione, di non avere realizzato uscite di emergenza adeguate e di non avere istallato cartellonistica relativa alle emergenze antincendio e a queste connesse.
All’esito del processo di primo grado il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato e ha condannato l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione.

Continua a leggere l’articolo su Amblav (Associazione Ambiente e Lavoro) da cui è stato tratto.

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Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo ?

Articolo di Punto Sicuro.

Quali sono le novità del decreto-legge dedicato all’emergenza caldo?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Le novità per alcuni settori lavorativi, le linee guida e i primi commenti.

 Roma, 2 Ago – In queste settimane abbiamo sperimentato, ad un livello sempre più emergenziale, la morsa di un clima torrido che ha avuto e potrebbe avere conseguenze sempre maggiori per la salute e sicurezza nel mondo del lavoro, specialmente, ma non solo, con riferimento ai lavoratori outdoor e ai lavoratori del settore edile e agricolo.

Proprio con riferimento al rischio caldo il Consiglio dei ministri, riunito il 26 luglio 2023, ha approvato – come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 – un decreto-legge che introduce “misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2023.

Il decreto-legge, come si può leggere nella norma, nasce dalla considerazione della “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese”.

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Radiazioni ionizzanti, disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità”

Disponibili gli atti del seminario “Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità” organizzato da CIIP nella giornata del 22 ottobre 2021.

Seminario
Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall’entrata in vigore. Novità e criticità
Milano, 22 ottobre 2021

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con il contributo delle associazioni aderenti che si occupano di radioprotezione (ANPEQ, AIFM, AIRP, AIREPSA) organizza il seminario di studio sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti sulla base del nuovo Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101, in vigore dal 27/08/2020, subentrato al D.Lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i.
Il programma contempla più sessioni sui temi trattati dal decreto e analizza novità e criticità emerse dalle esperienze di applicazione maturate a oggi e individuate dagli Esperti di Radioprotezione (EdR), dai Medici autorizzati, dai Medici competenti, dagli utilizzatori e dagli organi di controllo e vigilanza.
Il seminario affronta anche il tema del rapporto tra il D.Lgs.101/2020 e il D.Lgs.81/2008 sia riguardo alla valutazione dei rischi che alla sorveglianza sanitaria e così pure i rapporti tra i diversi esperti coinvolti.

Continua la lettura dalla fonte: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

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Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali

ROMA – Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d’attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d’uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all’attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Indicazioni per scelta, utilizzo e valutazione del rischio. 

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.
 
Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dalla fonte.
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DPI, i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro: categorie e normativa di riferimento

Dispositivi di protezione individuale, meglio noti come DPI, sono dispositivi dotati di specifiche caratteristiche, utilizzati per proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore da eventuali rischi, cui può essere esposto nello svolgimento della sua attività.

Che cos’è un DPI?

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, all’art. 74, «si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

La normativa di riferimento per i DPI

Il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal D.Lgs. 81/08, al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e in particolare al Capo II, negli artt. 74-79.

I DPI devono inoltre essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Continua la lettura dell’articolo direttamente dalla fonte INSIC (L’informazione per la sicurezza) del 24 novembre 2022.

 

CONVEGNO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 215/21 AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/08

E’ in programma ad ottobre 2022 un convegno sulla Legge 215 del 17/12/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, introducendo modifiche importanti al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Molte delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 sono entrate in vigore subito, richiedendo alle aziende adempimenti tempestivi.

Ricordiamo ad es. che è stato modificato l’allegato I del D. lgs. 81/08 – riportato a fianco –  con l’elenco delle inadempienze che possono dare luogo alla sospensione dell’attività.

Ai presenti al convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il convegno è organizzato in videoconferenza, in orario pomeridiano (dalle 17,00 alle 18,00) nel mese di ottobre 2022 su piattaforma Meet ed avrà la durata di 1 ora. La giornata sarà comunicata agli interessati.

Il Convegno vedrà come relatori esperti del settore.

Per iscriverti al convegno clicca qui.

 

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Linee di indirizzo: manutenzione, controllo e verifica degli impianti

Linee di indirizzo per la vigilanza sulle attrezzature: cosa indicano per la manutenzione degli impianti e la verifica degli impianti elettrici? Ne parliamo con Enrico Maria Ognibeni, Gruppo Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Di fronte alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza di molte attrezzature di lavoro, e ai conseguenti infortuni gravi e mortali, torniamo a parlare delle linee di indirizzo redatte dal Gruppo tematico “Macchine e Impianti” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro; un documento che può contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine e, indirettamente, alla riduzione degli infortuni nel loro utilizzo.

Come già ricordato, il documento – “ Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” – fornisce indirizzi univoci per gli organi di vigilanza e l’Autorità di Sorveglianza del Mercato competente per l’esame delle segnalazioni di presunta non conformità dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature.

Il documento è stato presentato il 2 dicembre 2021, durante la manifestazione Ambiente Lavoro, nel convegno “Presentazione delle nuove linee d’indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni”. E partendo da questo convegno il nostro giornale ha realizzato una lunga intervista, suddivisa in due parti, al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano):

Dopo aver fatto una presentazione generale del documento, abbiamo pensato che potesse essere utile fornire anche approfondimenti mirati, intervistando altri componenti del Gruppo di lavoro “macchine e impianti”.

Continua l’articolo su Punto Sicuro.

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