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Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le informazioni e indicazioni sul regime sanzionatorio.

Roma, 13 Dic – Ai sensi dell’articolo 27 del  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. E secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100”.

Inoltre ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 27 ‘la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, “a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito di Punto Sicuro.

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Come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia?

Articolo tratto da Punto Sicuro del 26/11/24

Perché l’Accordo Stato-Regioni ha accumulato più di due anni di ritardo? Quali sono le novità principali della bozza? Cosa cambia per soggetti formatori, datori di lavoro e preposti? Ne parliamo con l’avvocato Rolando Dubini.

Nelle aziende, tra i lavoratori e gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ci si chiede quale sarà il futuro della formazione e il destino dell’Accordo Stato-Regioni “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Quando sarà approvato l’Accordo che dovrebbe procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione? Quali sono le conseguenze dei ritardi di un Accordo che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022? Quali sono le novità della futura formazione con riferimento – in attesa del testo definitivo – alla “ bozza definitiva resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro? Cosa è successo il  7 novembre 2024, giorno del rinvio dell’approvazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni? E cosa accadrà nella prossima seduta del 28 novembre 2024?

Per rispondere ad alcune di queste domande, il nostro giornale ad Ambiente Lavoro 2024, a Bologna, ha proposto il 19 novembre 2024 un incontro con un format originale: non un classico seminario, ma una sorta di intervista pubblica, con domande formulate da noi e domande suggerite dai partecipanti all’evento.

In questo incontro – dal titolo “ Nuovo Accordo Unico: come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia. Opinioni e riflessioni dell’avvocato Rolando Dubini” – si è parlato con l’avvocato Rolando Dubini dell’atteso nuovo Accordo Stato-Regioni e dei suoi contenuti, sempre con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva”.

Questi alcuni dei temi trattati nell’intervista:

  • storia, ritardi dell’Accordo Stato-Regioni e rinvio del 7 novembre 2024
  • novità principali e futuro della formazione
  • obblighi per datori di lavoro e preposti
  • verifica dell’efficacia della formazione
  • ruolo e novità dei soggetti formatori
  • requisiti minimi per i soggetti formatori
  • periodo transitorio

Inoltre le domande del pubblico si sono soffermate anche su:

  • formazione per le attività negli spazi confinati
  • formazione per i lavori in quota
  • formazione svolta prima dell’assunzione
  • formatori e soggetti formatori.

 Ricordiamo che l’evento si è svolto prima di sapere che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe nuovamente messo all’ordine del giorno, il prossimo 28 novembre 2024, l’approvazione dell’Accordo. Si riuscirà finalmente a compiere “l’ultimo miglio”?

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Sistema di qualificazione e patente a crediti: gli ambiti di applicazione

Articolo tratto da Punto Sicuro.

Un breve saggio si sofferma sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Focus sul concetto di qualificazione delle imprese per la sicurezza sul lavoro e sull’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina della patente.

Urbino, 25 Ott – In questi mesi, come ricordato anche nei nostri articoli, sono state sollevate, da più parti e con argomenti diversi, diverse perplessità sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili, almeno con riferimento alla normativa che ha istituto e regolamentato l’obbligo dal primo ottobre 2024:

Ad esempio, si è detto che con queste novità normative più che a una “norma di premialità” per le imprese virtuose, si sia messo capo “ad un dispositivo sanzionatorio basato su un mero “controllo di regolarità formale”, per di più di difficile praticabilità”.

E varie criticità di carattere generale paiono poi “acuite dal regolamento attuativo che, sia per la tecnica normativa adottata che per il dettaglio delle singole disposizioni, rende vieppiù complessacontraddittoria e poco sistematica l’efficacia prevenzionistica del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.

A fare queste affermazioni è un breve saggio pubblicato sul numero 2/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino. Un breve saggio che PuntoSicuro ha già presentato nell’articolo “ Patente a crediti: strumento di qualificazione o di verifica di regolarità?”.

 

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Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti. Circolare n. 4 del 23/09/24

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sui soggetti interessati, requisiti e le modalità operative.

In questi giorni, in concomitanza con la pubblicazione dell’atteso /Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” – sono molte le informazioni che tramite articoli, convegni e webinar sono state fornite sulla patente a crediti.

E per un excursus su come si sia arrivati a questo passaggio del sistema di qualificazione nei cantieri temporanei o mobili, per una presentazione del nuovo regolamento e delle future implicazioni rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Il nuovo regolamento e la patente a crediti: dettagli e implicazioni.

Molto attesa era anche la prima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che, partendo dalla conferma che è dal primo ottobre che avrà il via questo nuovo sistema di qualificazione, avrebbe dovuto fornire le “prime indicazioni”.

Ed effettivamente, come indicato sul sito INL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 132/2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’INL ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

E le imprese e i lavoratori autonomi “possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Tuttavia la richiesta “deve essere corredata da una serie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso di requisiti specifici”.

Nel presentare la circolare l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Prosegui la lettura direttamente dall’articolo di Punto Sicuro del 25/09/2024.

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Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.

In considerazione dei molti fattori di rischio – connessi, ad esempio, alla viabilità, alle interferenze, allo stato di manutenzione, all’assenza di dispositivi di protezione, alle manovre scorrette o all’uso improprio del mezzo – per ridurre gli infortuni e migliorare la prevenzione è necessario mettere diverse tipologie di misure di prevenzione:

  • misure tecnico-strutturali
  • misure organizzative
  • misure procedurali.

A fornire alcune informazioni sulle possibili misure, divise nelle tre macro-categorie viste sopra, è una scheda (scheda 21) prodotta dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) e intitolata “ Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”.

 Vedi articolo su punto sicuro del 17/09/2024.

Sul mancato controllo dell’instaurarsi di prassi lavorativa scorretta e rischiosa

In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta impartitegli, per cui ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem” foriera di pericoli per gli addetti, nel caso dell’infortunio di un lavoratore dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Continua a leggere su Punto Sicuro del 29/07/2024.

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Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi

La responsabilità dell’imprenditore che mette in funzione macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche senza porvi rimedio non fa venir meno quella di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Questo è quanto emerge dalla lettura di questa recente sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione. Viene riconosciuta altresì, si legge ancora nella sentenza, la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità di un macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, lo stesso non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. Sono due principi questi riguardanti la sicurezza di macchine e impianti che la suprema Corte ha ribadito in questa sentenza, chiamata a decidere su un ricorso avanzato da un concedente in uso di un macchinario condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore durante il suo utilizzo per non avere in particolare verificato le sue condizioni di sicurezza prima della consegna all’utilizzatore.

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Gli RLS e la sentenza del 25 settembre 2023: una china pericolosa?

L’opinione e le riflessioni di Beniamino Deidda (Articolo su Punto Sicuro) sulla sentenza della Cassazione del 25 settembre 2023 che ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una china pericolosa.

In relazione al ricco dibattito seguito alla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 25 settembre 2023, n. 38914, che ha confermato la responsabilità penale di un RLS in un caso di infortunio mortale di un lavoratore, torniamo a raccogliere nuove opinioni e riflessioni sulla pronuncia della Corte di Cassazione e sugli orientamenti giurisprudenziali in materia.

E sicuramente una buona raccolta di riflessioni sul tema, sulla sentenza e sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è offerta dai contributi pubblicati sul numero 2/2023 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino.

Dopo aver presentato, sempre con riferimento al numero 2/2023 della rivista, alcune note introduttive – in “Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS” – di Paolo Pascucci, direttore della rivista, ci soffermiamo oggi sul contributo di Beniamino Deidda, ex Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Manuale informativo per la prevenzione

Il Ministero del Lavoro ha rilasciato un manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utile a tutti i lavoratori, che contiene le principali basi della normativa relativa a salute e sicurezza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha recentemente pubblicato il Manuale informativo per la prevenzione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo manuale è strettamente collegato al “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (D. Lgs. n. 81/2008), che stabilisce vari obblighi normativi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, spesso questi obblighi sono poco noti sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.
L’obiettivo del MLPS con questo manuale è promuovere un cambiamento di mentalità collettiva. Non vuole che la tematica della salute e sicurezza sia considerata solo un obbligo normativo rigido, ma piuttosto un valore da conoscere e comprendere. Inoltre, si tratta di un importante investimento da perseguire quotidianamente. Il documento è suddiviso in 5 parti ed è corredato da un breve glossario contenente i termini principali utilizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È rivolto a tutti i lavoratori e agli attori coinvolti nella salute e sicurezza, con l’obiettivo di fornire una conoscenza di base degli elementi fondamentali e migliorare le condizioni lavorative.

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