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Le figure della sicurezza sul lavoro: definizioni, ruoli e responsabilità

Lavoratore, Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente. Sono queste le principali figure coinvolte nella gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciascuna di esse, il Testo Unico di Sicurezza fornisce una precisa definizione, specifici compiti e connesse responsabilità. Vediamole nel dettaglio.

Le figure della sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 (T.U.S.L. – Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro) individua una serie di figure chiave che hanno – ognuna per quanto di sua competenza – uno specifico ruolo nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore

Il lavoratore è definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come:

  • la persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.

La definizione di lavoratore che viene data dal D.Lgs. 81/2008 è dunque comprensiva di tutte le tipologie contrattuali, autonome o subordinate, anche flessibili; viene fatta eccezione solo per il lavoro domestico.

Il lavoratore è il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, ma è subordinato, nello svolgimento della prestazione lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore. Il vincolo di subordinazione lo obbliga ad adottare i metodi, le disposizioni e le misure preventive disposte dall’azienda.

Il lavoratore, in quanto garante della propria e altrui sicurezza, ha una responsabilità sanzionata penalmente, collegata agli “effetti delle sue azioni od omissioni”.

Il datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 definisce nel dettaglio la figura del datore di lavoro, all’art. 2, comma 1, lett. b):

  •  «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il D.Lgs. 81/08 specifica inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Articolo tratto da INSIC. Continua a leggere direttamente dal sito.

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Amianto e Sicurezza sul Lavoro: Nuove Figure per la Gestione del Rischio

Dalla Mappatura alla Gestione del Rischio: Come la formazione di Nuove Figure Professionali Specializzate Rivoluzionerà la Sicurezza sul Lavoro per Affrontare la Sfida dell’Amianto e Proteggere Salute e Ambiente.

La gestione dell’amianto rappresenta una delle sfide più delicate nel campo della sicurezza sul lavoro. Questo minerale, un tempo ampiamente utilizzato in diversi settori per via delle sue ottime proprietà, è oggi riconosciuto come altamente pericoloso per la salute, infatti, nel periodo 2019-2023, il numero medio annuale di lavoratori affetti da malattie professionali legate all’esposizione all’amianto è stato di 1.269, rappresentando circa il 6% del totale dei casi di tecnopatie, ossia malattie derivanti dall’attività lavorativa. Ogni anno, in media, il 40% di questi pazienti (pari a 501 persone) perde la vita a causa della patologia correlata all’amianto (Inail: “ Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica – 2024”)

Nuove Figure Professionali per la Gestione del Rischio

Negli ultimi anni, l’evoluzione normativa in materia di gestione dell’amianto ha portato alla nascita di due nuove figure professionali di rilievo: l’Addetto al Censimento Amianto e il Responsabile del Rischio Amianto (RRA) (già definita nel DM 06/09/1994 in cui però non vengono specificate le competenze necessarie).

Queste figure, definite rispettivamente dalla norma UNI 11903:2023 e dalla prassi di riferimento UNI/PdR 152.2:2023, rivestono un ruolo cruciale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nella gestione degli ambienti con presenza di manufatti contenenti amianto (MCA).

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere dal sito di Punto Sicuro.

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La sicurezza con le radiazioni ionizzanti: le criticità per i lavoratori

Una scheda informativa dell’Inail riporta indicazioni sulle istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti e sull’analisi delle principali criticità emerse. Focus sulle criticità relative ai lavoratori.

Roma, 12 Dic – L’art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale – Ssn – indica al punto k) che sono di competenza dello Stato “…i controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l’impiego delle sostanze radioattive…”. E l’ Inail è “organo di consulenza del Ministero della salute per quanto concerne tali competenze”.

Dunque il Ministero della salute può “richiedere il supporto dell’Inail in qualità di organo tecnico scientifico per gli aspetti di sicurezza dei lavoratori e degli individui della popolazione, nell’ambito delle varie forme di provvedimenti autorizzativi previste dal d.lgs. 101/2020” e le principali attività di consulenza svolte fino ad oggi hanno “riguardato l’espressione di pareri nell’ambito del rilascio di nulla osta di Cat. A, il decommissioning di siti nucleari e l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo”.

Senza dimenticare che l’Inail è poi coinvolta direttamente ( Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101) “nell’iter per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e nel riconoscimento dell’idoneità dei servizi di dosimetria e organismi di misura”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito.

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Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le informazioni e indicazioni sul regime sanzionatorio.

Roma, 13 Dic – Ai sensi dell’articolo 27 del  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. E secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100”.

Inoltre ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 27 ‘la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, “a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito di Punto Sicuro.

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Come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia?

Articolo tratto da Punto Sicuro del 26/11/24

Perché l’Accordo Stato-Regioni ha accumulato più di due anni di ritardo? Quali sono le novità principali della bozza? Cosa cambia per soggetti formatori, datori di lavoro e preposti? Ne parliamo con l’avvocato Rolando Dubini.

Nelle aziende, tra i lavoratori e gli operatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ci si chiede quale sarà il futuro della formazione e il destino dell’Accordo Stato-Regioni “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Quando sarà approvato l’Accordo che dovrebbe procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione? Quali sono le conseguenze dei ritardi di un Accordo che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022? Quali sono le novità della futura formazione con riferimento – in attesa del testo definitivo – alla “ bozza definitiva resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro? Cosa è successo il  7 novembre 2024, giorno del rinvio dell’approvazione dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni? E cosa accadrà nella prossima seduta del 28 novembre 2024?

Per rispondere ad alcune di queste domande, il nostro giornale ad Ambiente Lavoro 2024, a Bologna, ha proposto il 19 novembre 2024 un incontro con un format originale: non un classico seminario, ma una sorta di intervista pubblica, con domande formulate da noi e domande suggerite dai partecipanti all’evento.

In questo incontro – dal titolo “ Nuovo Accordo Unico: come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia. Opinioni e riflessioni dell’avvocato Rolando Dubini” – si è parlato con l’avvocato Rolando Dubini dell’atteso nuovo Accordo Stato-Regioni e dei suoi contenuti, sempre con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva”.

Questi alcuni dei temi trattati nell’intervista:

  • storia, ritardi dell’Accordo Stato-Regioni e rinvio del 7 novembre 2024
  • novità principali e futuro della formazione
  • obblighi per datori di lavoro e preposti
  • verifica dell’efficacia della formazione
  • ruolo e novità dei soggetti formatori
  • requisiti minimi per i soggetti formatori
  • periodo transitorio

Inoltre le domande del pubblico si sono soffermate anche su:

  • formazione per le attività negli spazi confinati
  • formazione per i lavori in quota
  • formazione svolta prima dell’assunzione
  • formatori e soggetti formatori.

 Ricordiamo che l’evento si è svolto prima di sapere che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe nuovamente messo all’ordine del giorno, il prossimo 28 novembre 2024, l’approvazione dell’Accordo. Si riuscirà finalmente a compiere “l’ultimo miglio”?

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Sistema di qualificazione e patente a crediti: gli ambiti di applicazione

Articolo tratto da Punto Sicuro.

Un breve saggio si sofferma sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Focus sul concetto di qualificazione delle imprese per la sicurezza sul lavoro e sull’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina della patente.

Urbino, 25 Ott – In questi mesi, come ricordato anche nei nostri articoli, sono state sollevate, da più parti e con argomenti diversi, diverse perplessità sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili, almeno con riferimento alla normativa che ha istituto e regolamentato l’obbligo dal primo ottobre 2024:

Ad esempio, si è detto che con queste novità normative più che a una “norma di premialità” per le imprese virtuose, si sia messo capo “ad un dispositivo sanzionatorio basato su un mero “controllo di regolarità formale”, per di più di difficile praticabilità”.

E varie criticità di carattere generale paiono poi “acuite dal regolamento attuativo che, sia per la tecnica normativa adottata che per il dettaglio delle singole disposizioni, rende vieppiù complessacontraddittoria e poco sistematica l’efficacia prevenzionistica del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.

A fare queste affermazioni è un breve saggio pubblicato sul numero 2/2024 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino. Un breve saggio che PuntoSicuro ha già presentato nell’articolo “ Patente a crediti: strumento di qualificazione o di verifica di regolarità?”.

 

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Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti. Circolare n. 4 del 23/09/24

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sui soggetti interessati, requisiti e le modalità operative.

In questi giorni, in concomitanza con la pubblicazione dell’atteso /Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” – sono molte le informazioni che tramite articoli, convegni e webinar sono state fornite sulla patente a crediti.

E per un excursus su come si sia arrivati a questo passaggio del sistema di qualificazione nei cantieri temporanei o mobili, per una presentazione del nuovo regolamento e delle future implicazioni rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Il nuovo regolamento e la patente a crediti: dettagli e implicazioni.

Molto attesa era anche la prima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che, partendo dalla conferma che è dal primo ottobre che avrà il via questo nuovo sistema di qualificazione, avrebbe dovuto fornire le “prime indicazioni”.

Ed effettivamente, come indicato sul sito INL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 132/2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’INL ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

E le imprese e i lavoratori autonomi “possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Tuttavia la richiesta “deve essere corredata da una serie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso di requisiti specifici”.

Nel presentare la circolare l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Prosegui la lettura direttamente dall’articolo di Punto Sicuro del 25/09/2024.

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Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza?

Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.

In considerazione dei molti fattori di rischio – connessi, ad esempio, alla viabilità, alle interferenze, allo stato di manutenzione, all’assenza di dispositivi di protezione, alle manovre scorrette o all’uso improprio del mezzo – per ridurre gli infortuni e migliorare la prevenzione è necessario mettere diverse tipologie di misure di prevenzione:

  • misure tecnico-strutturali
  • misure organizzative
  • misure procedurali.

A fornire alcune informazioni sulle possibili misure, divise nelle tre macro-categorie viste sopra, è una scheda (scheda 21) prodotta dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) e intitolata “ Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”.

 Vedi articolo su punto sicuro del 17/09/2024.

Sul mancato controllo dell’instaurarsi di prassi lavorativa scorretta e rischiosa

In caso di infortunio di un dipendente, la condotta del datore di lavoro che non abbia sorvegliato sull’instaurarsi di una pericolosa prassi operativa integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta impartitegli, per cui ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem” foriera di pericoli per gli addetti, nel caso dell’infortunio di un lavoratore dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio o lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Continua a leggere su Punto Sicuro del 29/07/2024.