CORSI DI FORMAZIONE PER LE PRINCIPALI FIGURE DELLA SICUREZZA AZIENDALE (RSPP, RLS, ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, ETC.)
Sono in programma a gennaio e febbraio 2022 i principali corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/08. Si tratta dei corsi per RSPP, RLS, Antincendio, Primo soccorso, Preposto, sia di base che di aggiornamento.
Inoltre sono in programma pure i corsi per lavoratori – di base e di aggiornamento – previsti sempre dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, dall’accordo stato regioni del 21/12/2011 e dalla normativa regionale (Regione Sicilia).
Gli interessati devono fare pervenire il proprio interesse a partecipare, inizialmente tramite mail specificando la tipologia di corso, il numero dei partecipanti ed il codice ateco della azienda di appartenenza. Prima dell’inizio del corso comunque deve essere compilata e fatta pervenire la scheda di adesione relativa al corso di interesse che si trova nella sezione “Tutti i corsi”.
La manifestazione di interesse con i dati richiesti è fondamentale al fine di determinare il numero massimo di partecipanti per ogni corso e per predisporre le comunicazioni da fare agli organismi competenti.
SANZIONI PREVISTE
Il D. Lgs. 81/08 prevede severe sanzioni per la mancata formazione delle figure che devono occuparsi della sicurezza sul lavoro in azienda.
Datore di lavoro: i datori di lavoro (DdL) delle aziende designate dall’allegato II del D.Lgs. 81/08 possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 2,500 a € 6,400.
Dirigenti e preposti: la formazione per dirigenti e preposti è a carico del DdL. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da € 1,200 a € 5,200.
RSPP–ASPP: la formazione per RSPP o ASPP è a carico del DdL. La mancata formazione può essere punita con l’arresto da 3 e 6 mesi oppure l’ammenda da € 2,500 e € 6,400.
RLS: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del DdL. Nel caso in cui non gli venisse consentito il DdL sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda tra € 1,200 e € 5,200.
Addetto antincendio – addetto primo soccorso: queste figure devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. Anch’essi devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli, in caso di mancata formazione il DdL potrebbe essere arrestato per un periodo che va da 2 a 4 mesi oppure deve pagare un’ammenda da € 1,200 a € 5,200.
Addetti ai carrelli elevatori: l’art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti alla
movimentazione dei carichi ricevano un’adeguata formazione a carico del DdL, se così non fosse quest’ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una multa compresa tra € 2,500 e € 6,400 oppure potrebbe essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.
Lavoratori: tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a fornirgliela a proprie spese e nell’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione ci sarebbe l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da € 1,200€ a € 5,200.
D. LGS. 146/2021
Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, contiene disposizioni rilevanti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che inasprisce le sanzioni per inadempienze.
A questo scopo, vengono modificate le sanzioni per gli inadempimenti:
- Sospensione dell’attività in caso di personale in “nero” al 10% e non più al 20%
- Per gli illeciti considerati gravi non sarà più necessaria la “recidiva” per il provvedimento
- Congiuntamente alla sospensione dell’attività, l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”
- L’ispettorato può revocare la sospensione solo se:
- Sono regolarizzati i lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria
- Vengono ripristinate le regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Rimossi i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate
- In caso di sospensione per lavoro irregolare: 2.500 € se sono impiegati fino a 5 lavoratori irregolari o 5.000 € per più di 5
- Sospensione in materia di salute e sicurezza: la somma cambia a seconda delle violazioni (vedi l’Allegato I) e vengono individuate tre soglie 3.000 €, 2.500 € e 300 € per ciascun lavoratore interessato
L’imprenditore sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione è punito con:
- Arresto fino a sei mesi per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Arresto da 3 a 6 mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €, per violazioni in materia di lavoro irregolare