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Radiazioni ottiche artificiali: le sorgenti e gli effetti sulla salute

Un intervento presenta vari aspetti connessi alle radiazioni ottiche in ambiente di lavoro e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti. Focus sugli effetti sulla salute delle radiazioni e sulla classificazione dei laser.

Brescia, 9 Dic – Il Decreto legislativo 81/2008 definisce le radiazioni ottiche ‘tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm’ e lo spettro delle radiazioni ottiche “si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse”.

In particolare, ai fini protezionistici, le radiazioni ottiche “sono suddivise in:

  • Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (∼320-400 nm), UVB (∼ 290-320 nm) e UVC (∼ 200-290 nm);
  • Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
  • Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1– 1 mm)”.

In relazione ai possibili effetti sulla salute e al pari delle radiazioni ionizzanti (ad esempio le radiazioni connesse a sorgenti radioattive e tubi RX) è “importante valutare i rischi da esposizione alle radiazioni ottiche, in particolare in ambito lavorativo, essendo possibili esposizioni sistematiche e continuative a tale tipo di radiazioni”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito.

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Interpello 6/2024 e 7/2024, aggiornamento formazione del Preposto: ha cadenza biennale o quinquennale?

Nell’Interpello n. 6/ 2024 e 7/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ancora sulla formazione e aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sull’aggiornamento biennale o quinquennale, rispondendo sia al Consiglio nazionale degli Ingegneri che alla Camera di Commercio di Modena.

 La Commissione ribadisce che il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n.81/2008 che prevede l’aggiornamento biennale è subordinato all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale accordo, come sappiamo, è stato rinviato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni durante l’ultimo incontro, a data da destinarsi.

Articolo tratto sa INSIC. Continua a leggere dal sito.

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Le figure della sicurezza sul lavoro: definizioni, ruoli e responsabilità

Lavoratore, Datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente. Sono queste le principali figure coinvolte nella gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciascuna di esse, il Testo Unico di Sicurezza fornisce una precisa definizione, specifici compiti e connesse responsabilità. Vediamole nel dettaglio.

Le figure della sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 (T.U.S.L. – Testo Unico di salute e Sicurezza sul Lavoro) individua una serie di figure chiave che hanno – ognuna per quanto di sua competenza – uno specifico ruolo nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore

Il lavoratore è definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come:

  • la persona che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.

La definizione di lavoratore che viene data dal D.Lgs. 81/2008 è dunque comprensiva di tutte le tipologie contrattuali, autonome o subordinate, anche flessibili; viene fatta eccezione solo per il lavoro domestico.

Il lavoratore è il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, ma è subordinato, nello svolgimento della prestazione lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore. Il vincolo di subordinazione lo obbliga ad adottare i metodi, le disposizioni e le misure preventive disposte dall’azienda.

Il lavoratore, in quanto garante della propria e altrui sicurezza, ha una responsabilità sanzionata penalmente, collegata agli “effetti delle sue azioni od omissioni”.

Il datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 definisce nel dettaglio la figura del datore di lavoro, all’art. 2, comma 1, lett. b):

  •  «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il D.Lgs. 81/08 specifica inoltre che nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Articolo tratto da INSIC. Continua a leggere direttamente dal sito.

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Amianto e Sicurezza sul Lavoro: Nuove Figure per la Gestione del Rischio

Dalla Mappatura alla Gestione del Rischio: Come la formazione di Nuove Figure Professionali Specializzate Rivoluzionerà la Sicurezza sul Lavoro per Affrontare la Sfida dell’Amianto e Proteggere Salute e Ambiente.

La gestione dell’amianto rappresenta una delle sfide più delicate nel campo della sicurezza sul lavoro. Questo minerale, un tempo ampiamente utilizzato in diversi settori per via delle sue ottime proprietà, è oggi riconosciuto come altamente pericoloso per la salute, infatti, nel periodo 2019-2023, il numero medio annuale di lavoratori affetti da malattie professionali legate all’esposizione all’amianto è stato di 1.269, rappresentando circa il 6% del totale dei casi di tecnopatie, ossia malattie derivanti dall’attività lavorativa. Ogni anno, in media, il 40% di questi pazienti (pari a 501 persone) perde la vita a causa della patologia correlata all’amianto (Inail: “ Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica – 2024”)

Nuove Figure Professionali per la Gestione del Rischio

Negli ultimi anni, l’evoluzione normativa in materia di gestione dell’amianto ha portato alla nascita di due nuove figure professionali di rilievo: l’Addetto al Censimento Amianto e il Responsabile del Rischio Amianto (RRA) (già definita nel DM 06/09/1994 in cui però non vengono specificate le competenze necessarie).

Queste figure, definite rispettivamente dalla norma UNI 11903:2023 e dalla prassi di riferimento UNI/PdR 152.2:2023, rivestono un ruolo cruciale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nella gestione degli ambienti con presenza di manufatti contenenti amianto (MCA).

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere dal sito di Punto Sicuro.

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La sicurezza con le radiazioni ionizzanti: le criticità per i lavoratori

Una scheda informativa dell’Inail riporta indicazioni sulle istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti e sull’analisi delle principali criticità emerse. Focus sulle criticità relative ai lavoratori.

Roma, 12 Dic – L’art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale – Ssn – indica al punto k) che sono di competenza dello Stato “…i controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l’impiego delle sostanze radioattive…”. E l’ Inail è “organo di consulenza del Ministero della salute per quanto concerne tali competenze”.

Dunque il Ministero della salute può “richiedere il supporto dell’Inail in qualità di organo tecnico scientifico per gli aspetti di sicurezza dei lavoratori e degli individui della popolazione, nell’ambito delle varie forme di provvedimenti autorizzativi previste dal d.lgs. 101/2020” e le principali attività di consulenza svolte fino ad oggi hanno “riguardato l’espressione di pareri nell’ambito del rilascio di nulla osta di Cat. A, il decommissioning di siti nucleari e l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo”.

Senza dimenticare che l’Inail è poi coinvolta direttamente ( Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101) “nell’iter per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e nel riconoscimento dell’idoneità dei servizi di dosimetria e organismi di misura”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito.

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Patente a crediti: una nuova nota dell’Ispettorato e il regime sanzionatorio

Una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Le informazioni e indicazioni sul regime sanzionatorio.

Roma, 13 Dic – Ai sensi dell’articolo 27 del  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’. E secondo il comma 5 dello stesso articolo 27 “la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100”.

Inoltre ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 27 ‘la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, “a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Articolo tratto da Punto Sicuro. Continua a leggere direttamente dal sito di Punto Sicuro.